«Chi non vuol lavorare neppure mangi»? Questioni aperte sul “reddito di cittadinanza”

Il reddito di cittadinanza è il “cavallo di battaglia” del M5S: una misura assistenziale presente in tutti i Paesi dell’Unione Europea, salvo Grecia e Italia.

L’espressione “reddito di cittadinanza” ricomprende misure eterogenee, che oscillano tra due poli:

da un lato, una misura minimalista e selettiva (c.d. reddito minimo garantito), che consiste in un sostegno economico pari al “minimo vitale”, destinato solo a coloro che versino in condizioni di effettivo bisogno (in questa ipotesi rientrerebbe il REI, previsto dalla L. n. 33/2017 e regolato dal successivo D. Lgs. n. 147/2017).

Dall’altro, una versione massimalista, che consiste nell’attribuire a tutti i cittadini – indipendentemente dalle loro condizioni personali o sociali – risorse economiche sufficienti a realizzare un proprio progetto di vita (c.d. basic income: B.I.).

Mentre la prima versione (RMG) è legata a ragioni di giustizia distributiva, la seconda (B.I.) risponde all’esigenza di garantire a tutti di avere un minimo di mezzi reali per realizzare il proprio progetto di vita.

L’attuale proposta governativa si colloca tra questi due poli, avvicinandosi di più al RMG, sebbene includa in sé il REI e aumenti il numero dei beneficiari. Si prevede, infatti, di erogare una somma di denaro (780 € al mese per una persona sola) ai cittadini italiani e agli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni aventi determinati requisiti (maggiore età, disoccupazione, reddito basso).

Sembra, inoltre, che i beneficiari dovranno adempiere ad alcuni obblighi: iscriversi al Centro per l’impiego; dedicare almeno 8 ore settimanali a lavori socialmente utili; accettare una delle prime 3 offerte di lavoro pervenute.

La prima obiezione che solitamente si muove all’introduzione di simili misure è di ordine giuridico.

Nel nostro ordinamento, infatti, lo ius existentiae non è garantito universalmente a qualsiasi cittadino, ma riservato al solo lavoratore, per mezzo di un’equa retribuzione (se abile al lavoro, ex art. 36 Cost.) o con forme di sostegno al reddito (se inabile, ex art. 38 Cost.).

Tuttavia, il lavoro, posto a fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.), ha perso i connotati propri a cui facevano riferimento i Padri Costituenti, essendosi progressivamente “precarizzato” con un aumento esponenziale dei c.d. working poors, che non riescono né a conquistarsi una posizione sociale, né ad ottenere una retribuzione e una protezione sociale adeguate.

I c.d. “lavoratori poveri” e i disoccupati “incolpevoli” sono i “nuovi” soggetti deboli, ovviamente non considerati dai Costituenti, che credevano nella possibilità di raggiungere presto la piena occupazione, anche se Mortati aveva già previsto forme di sostegno al reddito come un «risarcimento per mancato procurato lavoro» (inteso come decent work): si tratterebbe, di giustizia (più che distributiva) correttiva, che connoterebbe la misura in questione come “costituzionalmente necessaria”, seppure non “obbligatoria” (in quanto non è l’unica possibile per poter garantire il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa a chi si trova, suo malgrado, sotto la soglia di povertà).

Non sorprende, allora, che l’introduzione del RMG sia stata più volte chiesta anche dalle istituzioni europee, in particolare con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 6 maggio 2009 e del 21 ottobre 2010.

Un riferimento espresso al “reddito minimo” si trova anche nell’art. 14 del Pilastro europeo dei diritti sociali, anche se in sé atto di mero soft law.

Un’altra possibile obiezione è di ordine morale: è giusto che lo Stato provveda a coloro che, abili al lavoro, di fatto non contribuiscono «al progresso materiale o spirituale della Repubblica» (art. 4 Cost.)? Risuona qui l’imperativo paolino: “Chi non vuol lavorare, neppure mangi” (2Ts 3,10).

Ma non bisogna dimenticare che i beneficiari non sono gli “oziosi”, bensì i disoccupati “incolpevoli” o i working poors, ai quali la Repubblica deve garantire lo ius exsistentiae. Per questo sono previste “controprestazioni” a contenuto sociale richieste ai beneficiari, a titolo di onere (più che di obbligo), nella nuova logica del Welfare “generativo”.

L’ideale – per ragioni di omogeneità e solidarietà continentale – sarebbe l’istituzione di un reddito di cittadinanza direttamente “a livello europeo”.

Ma la vera meta sempre più difficile da raggiungere resta la “piena occupazione”, indispensabile a tutti per un’esistenza libera e dignitosa.

Simona Polimeni

(assegnista di ricerca Univ. Mediterranea)