Statuto

Titolo III. Organi e funzioni

Art. 12 Organi

  1. Sono organi dell’Ente: il presidente, il direttore, il consiglio d’Istinto, l’economo, la segreteria.

Art. 13 Il presidente

  1. Presidente è l’Arcivescovo Metropolita.
  2. All’inizio di ciascun anno, il presidente presiede il consiglio d’Istituto per definire le linee essenziali dell’attività annuale.
  3. Il presidente è sempre avvisato delle riunioni del consiglio d’Istituto, a cui può sempre partecipare.

4.Il presidente promuove la partecipazione dei fedeli all’Istituto e- ove possibile – partecipa alle iniziative di formazione proposte dall’Istituto stesso.

Art. 14. Il direttore

  1. Il direttore è nominato e revocato dal presidente tra i componenti del consiglio d’Istituto.
  2. A lui spettano le funzioni di rappresentanza, promozione, vigilanza e coordinamento delle attività dell’Istituto, nonché – insieme al consiglio – la determinazione degli indirizzi di ricerca e formativi dell’Istituto stesso. Il di­rettore è responsabile di tutte le attività dell’Ente nei confronti del presidente.
  3. Il presidente – sentito il direttore – nomina, tra i componenti del consiglio d’Istituto, un vicedirettore, che collabora con il direttore e lo sostitui­sce nei casi di prolungata assenza o di altro impedimento.

Art. 15 Il consiglio d’Istituto

  1. Il consiglio d’Istituto è composto dal direttore, dal vice-direttore, dai docenti stabili, dai tutors, dal delegato all’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro, dall’economo, dai componenti della segreteria, da un socio dell’As­sociazione degli ex iscritti e da un rappresentante degli iscritti per ciascun annodi corso. Questi ultimi sono eletti ogni anno con voto segreto dagli iscritti a ciascun anno di corso e decadono alla fine del corso stesso. Ogni nomina e revoca dei docenti stabili è fatta dal presidente, su proposta del direttore, deliberata dal collegio dei docenti stabili.
  2. Spetta al consiglio la determinazione degli indirizzi di ricerca e for­mativi dell’Istituto di cui ai precedenti articoli 6 e 7, e in particolare l’armo­nica integrazione degli insegnamenti svolti, la promozione delle attività se­minariali e di ricerca di natura interdisciplinare. Spetta altresì al consiglio d’Istituto manifestare all’esterno orientamenti o posizioni dell’Istituto sull’attualità politica o amministrativa.
  3. Ai fini di cui al comma precedente, il consiglio può deliberare solo ove sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. Il consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese secondo un calen­dario predeterminato all’inizio dell’anno. Il direttore – tramite la segreteria -comunica l’ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta del direttore o di almeno tre compo­nenti.
  5. Ad eccezione delle, funzioni indicate nei commi precedenti, il consi­glio – per le funzioni di cui agli artt. 9, 10 ed 11 – si riunisce di regola ogni “settimana, e delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
  6. In quanto responsabile nei confronti del presidente, il direttore può porre il veto sulle deliberazioni del consiglio d’Istituto.

Art. 16 L’economo

  1. L’economo è nominato e revocato dal presidente, su proposta del di­rettore.
  2. L’economo ha funzioni di gestione economico-amministrativa e ri­sponde al direttore della sua attività, espone altresì al consiglio d’istituto il rendiconto annuale.
  3. Egli svolge le sue funzioni a titolo di volontariato sociale.

Art. 17. La segreteria

  1. La segreteria è composta da tre componenti – preferibilmente ex al­lievi – nominati e revocati dal presidente su proposta del direttore. I tre componenti della segreteria eleggono tra di essi un segretario responsabile.
  2. Spetta alla segreteria dare attuazione alle direttive formulate dagli al­tri organi dell’Istituto per il buon funzionamento delle attività previste.
  3. Il segretario responsabile risponde direttamente al direttore del buon funzionamento dei servizi dell’Istituto, della custodia delle cose e degli archivi e svolge d’ufficio le funzioni di segretario dei rispettivo organi di cui fa parte.
  4. Al solo segretario responsabile la Diocesi corrisponde un equo com­penso, commisurato al suo impegno orario, concordato annualmente con il direttore.

Art. 18. Durata in carica degli organi

  1. La carica di direttore non è cumulabile per più di due trienni conse­cutivi.
  2. Gli incarichi di docente stabile, economo, componente della segrete­ria si intendono triennali e rinnovabili.
  3. Ogni componente del consiglio d’Istituto candidato, eletto o nomina­to in un organo politico democratico-rappresentativo a qualsiasi livello, o che ricopra cariche direttive in partiti o movimenti politici decade automa­ticamente dall’incarico ricoperto nell’Ente;

Titolo IV. Fonti di finanziamento

Art. 19 Contributo finanziario

  1. L’Istituto svolge le sue attività con il contributo finanziario della Diocesi.
  2. Tale contributo viene determinato dal presidente all’inizio di ogni an­no sociale, secondo la programmazione proposta dal consiglio d’Istituto.

Titolo V. Formazione continua-degli ex iscritti

Art. 20 Associazione degli ex iscritti        

  1. Al fine di incoraggiare la collaborazione stabile e continuativa di tutti i partecipanti alle attività dell’Ente, è costituita l’Associazione degli ex iscritti dell’Istituto, denominata “Centro studi Ludovico Raschellà”.
  2. All’Associazione possono aderire gli iscritti a conclusione dei corsi biennali.
  3. L’Associazione ed i suoi rapporti con l’Istituto sono regolati dall’alle­gato Statuto.

Titolo VI. Norme transitorie e finali

 

Art. 21 Norma transitoria

  1. L’entrata in vigore del presente Statuto non modifica le nomine già fatte con decreti precedenti. La cessazione da dette cariche avviene nel ter­mine stabilito dai relativi decreti di nomina.
  2. L’art. 18 comma 3 entra in vigore dalla prima nomina – successiva all’entrata in vigore del presente Statuto – di qualsiasi componente del con­siglio d’Istituto, esclusi i rappresentanti degli allievi.

Art. 22 Modifiche statutarie

1.Ogni modifica al presente Statuto è disposta in qualsiasi momento dal presidente, su proposta del direttore, sentito il consiglio d’Istituto.