Titolo III. Organi e funzioni
Art. 12 Organi
- Sono organi dell’Ente: il presidente, il direttore, il consiglio d’Istinto, l’economo, la segreteria.
Art. 13 Il presidente
- Presidente è l’Arcivescovo Metropolita.
- All’inizio di ciascun anno, il presidente presiede il consiglio d’Istituto per definire le linee essenziali dell’attività annuale.
- Il presidente è sempre avvisato delle riunioni del consiglio d’Istituto, a cui può sempre partecipare.
4.Il presidente promuove la partecipazione dei fedeli all’Istituto e- ove possibile – partecipa alle iniziative di formazione proposte dall’Istituto stesso.
Art. 14. Il direttore
- Il direttore è nominato e revocato dal presidente tra i componenti del consiglio d’Istituto.
- A lui spettano le funzioni di rappresentanza, promozione, vigilanza e coordinamento delle attività dell’Istituto, nonché – insieme al consiglio – la determinazione degli indirizzi di ricerca e formativi dell’Istituto stesso. Il direttore è responsabile di tutte le attività dell’Ente nei confronti del presidente.
- Il presidente – sentito il direttore – nomina, tra i componenti del consiglio d’Istituto, un vicedirettore, che collabora con il direttore e lo sostituisce nei casi di prolungata assenza o di altro impedimento.
Art. 15 Il consiglio d’Istituto
- Il consiglio d’Istituto è composto dal direttore, dal vice-direttore, dai docenti stabili, dai tutors, dal delegato all’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro, dall’economo, dai componenti della segreteria, da un socio dell’Associazione degli ex iscritti e da un rappresentante degli iscritti per ciascun annodi corso. Questi ultimi sono eletti ogni anno con voto segreto dagli iscritti a ciascun anno di corso e decadono alla fine del corso stesso. Ogni nomina e revoca dei docenti stabili è fatta dal presidente, su proposta del direttore, deliberata dal collegio dei docenti stabili.
- Spetta al consiglio la determinazione degli indirizzi di ricerca e formativi dell’Istituto di cui ai precedenti articoli 6 e 7, e in particolare l’armonica integrazione degli insegnamenti svolti, la promozione delle attività seminariali e di ricerca di natura interdisciplinare. Spetta altresì al consiglio d’Istituto manifestare all’esterno orientamenti o posizioni dell’Istituto sull’attualità politica o amministrativa.
- Ai fini di cui al comma precedente, il consiglio può deliberare solo ove sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Il consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese secondo un calendario predeterminato all’inizio dell’anno. Il direttore – tramite la segreteria -comunica l’ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta del direttore o di almeno tre componenti.
- Ad eccezione delle, funzioni indicate nei commi precedenti, il consiglio – per le funzioni di cui agli artt. 9, 10 ed 11 – si riunisce di regola ogni “settimana, e delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
- In quanto responsabile nei confronti del presidente, il direttore può porre il veto sulle deliberazioni del consiglio d’Istituto.
Art. 16 L’economo
- L’economo è nominato e revocato dal presidente, su proposta del direttore.
- L’economo ha funzioni di gestione economico-amministrativa e risponde al direttore della sua attività, espone altresì al consiglio d’istituto il rendiconto annuale.
- Egli svolge le sue funzioni a titolo di volontariato sociale.
Art. 17. La segreteria
- La segreteria è composta da tre componenti – preferibilmente ex allievi – nominati e revocati dal presidente su proposta del direttore. I tre componenti della segreteria eleggono tra di essi un segretario responsabile.
- Spetta alla segreteria dare attuazione alle direttive formulate dagli altri organi dell’Istituto per il buon funzionamento delle attività previste.
- Il segretario responsabile risponde direttamente al direttore del buon funzionamento dei servizi dell’Istituto, della custodia delle cose e degli archivi e svolge d’ufficio le funzioni di segretario dei rispettivo organi di cui fa parte.
- Al solo segretario responsabile la Diocesi corrisponde un equo compenso, commisurato al suo impegno orario, concordato annualmente con il direttore.
Art. 18. Durata in carica degli organi
- La carica di direttore non è cumulabile per più di due trienni consecutivi.
- Gli incarichi di docente stabile, economo, componente della segreteria si intendono triennali e rinnovabili.
- Ogni componente del consiglio d’Istituto candidato, eletto o nominato in un organo politico democratico-rappresentativo a qualsiasi livello, o che ricopra cariche direttive in partiti o movimenti politici decade automaticamente dall’incarico ricoperto nell’Ente;
Titolo IV. Fonti di finanziamento
Art. 19 Contributo finanziario
- L’Istituto svolge le sue attività con il contributo finanziario della Diocesi.
- Tale contributo viene determinato dal presidente all’inizio di ogni anno sociale, secondo la programmazione proposta dal consiglio d’Istituto.
Titolo V. Formazione continua-degli ex iscritti
Art. 20 Associazione degli ex iscritti
- Al fine di incoraggiare la collaborazione stabile e continuativa di tutti i partecipanti alle attività dell’Ente, è costituita l’Associazione degli ex iscritti dell’Istituto, denominata “Centro studi Ludovico Raschellà”.
- All’Associazione possono aderire gli iscritti a conclusione dei corsi biennali.
- L’Associazione ed i suoi rapporti con l’Istituto sono regolati dall’allegato Statuto.
Titolo VI. Norme transitorie e finali
Art. 21 Norma transitoria
- L’entrata in vigore del presente Statuto non modifica le nomine già fatte con decreti precedenti. La cessazione da dette cariche avviene nel termine stabilito dai relativi decreti di nomina.
- L’art. 18 comma 3 entra in vigore dalla prima nomina – successiva all’entrata in vigore del presente Statuto – di qualsiasi componente del consiglio d’Istituto, esclusi i rappresentanti degli allievi.
Art. 22 Modifiche statutarie
1.Ogni modifica al presente Statuto è disposta in qualsiasi momento dal presidente, su proposta del direttore, sentito il consiglio d’Istituto.