Associazione ex iscritti
dell’Istituto di formazione politico-sociale
“mons. A. Lanza”
Centro studi “Ludovico Raschellà”
Art. 1 Ai sensi dei canoni 312, paragr. 2; 321 e segg. del Codice di Diritto canonico è costituita un’associazione privata, riconosciuta dall’Arcivescovo, denominata “Centro Studi Ludovico Raschella”.
Possono essere soci del Centro Studi gli ex iscritti ai corsi dell’Istituto di formazione politico-sociale “mons. A. Lanza” di Reggio Calabria
Art. 2 II Centro studi svolge attività di approfondimento e di ricerca su temi attinenti la partecipazione democratica e lo sviluppo civile; elabora proposte di cittadinanza attiva; svolge attività di coinvolgimento e di animazione sociale del territorio; collabora con altri organismi per realizzare iniziative di integrazione sociale; realizza iniziative di partecipazione politica.
Tutte le attività del Centro studi si ispirano, nei contenuti e nelle modalità, ai principi dell’Istituto di formazione politico-sociale.
Art. 3 II Centro studi programma e svolge le sue attività in autonomia dall’Istituto di formazione politico sociale “Mons. Lanza”, salvo le forme di collaborazione previste dal presente Statuto.
Il Centro studi concorda con l’Istituto “mons. Lanza” l’eventuale gestione di iniziative proposte dall’Istituto stesso e l’utilizzazione della sede dell’Istituto per lo svolgimento delle sue attività.
Il Centro studi può collaborare per i suoi scopi sociali con altre istituzioni organismi o associazioni, private o pubbliche.
Art. 4 II Centro studi è un organismo apartitico. Non possono far parte dei suoi organi dirigenti di partiti o movimenti politici né persone elette o nominate in organismi rappresentativi istituzionali.
Art. 5 Sono organi del Centro studi: l’assemblea dei soci, il comitato direttivo, il coordinatore.
Art. 6 L’assemblea dei soci è composta da tutti gli ex iscritti che chiedono di essere ammessi al Centro studi.
L’adesione deve essere richiesta al Centro studi con istanza scritta, allegando copia del diploma rilasciato dall’Istituto “mons. Lanza” al termine dei corsi ed una quota d’iscrizione, eventualmente prevista dal Comitato direttivo.
L’assemblea si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del coordinatore o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
L’assemblea stabilisce le linee operative del Centro studi, prevedendo annualmente quali siano le iniziative da assumere.
L’assemblea costituisce all’inizio di ciascun anno laboratori tematici, a cui afferiscono i singoli iscritti, secondo le loro capacità tecniche e le loro specifiche capacità. Ai laboratori tematici possono partecipare anche non soci.
Art. 7 Il comitato direttivo è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica quattro anni.
L’assemblea elegge quattro soci nel comitato direttivo, con voto segreto ed individuale. Ogni socio può votare per uno solo dei candidati. Tutti i soci sono candidati eleggibili.
Il direttore dell’Istituto di formazione politica “mons. Lanza” fa parte di diritto del comitato direttivo.
“Il comitato direttivo svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite all’assemblea. In particolare coordina i lavori dei gruppi tematici: a tal fine ogni singolo gruppo tematico è diretto da un componente del comitato direttivo
Art. 8 La funzione di coordinatore è svolta, per il periodo di un anno, dai componenti del comitato direttivo.
Il coordinatore, ogni anno, viene eletto dal comitato direttivo tra i suoi componenti. Il coordinatore ha la rappresentanza del Centro studi e lo rappresenta all’esterno.
Il comitato direttivo individua tra i suoi componenti eletti un vice-coordinatore, un segretario ed un tesoriere, le cui funzioni hanno durata annuale.
Art. 9 Tutte le cariche rappresentative e le funzioni, in aderenza allo spirito del Centro studi, sono svolte a titolo gratuito.
Art. 10 L’attività del Centro studi si finanzia con le contribuzioni degli iscritti, secondo quanto previsto dal comitato direttivo. Esso può ottenere contribuzioni private e pubbliche. A tal fine, se necessario, può costituirsi in associazione privata senza fini di lucro, con gli obblighi fiscali e previdenziali relativi.
Art. 11 La prima elezione degli organismi rappresentativi avviene in un’apposita assemblea, a cui tutti gli ex iscritti sono invitati tramite comunicazione personale almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. Tale prima convocazione viene fatta dal direttore dell’Istituto di formazione politica.