Statuto


Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova
Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza”

Statuto

 

Premessa

A seguito della Nota pastorale CEI del 1 maggio 1989 sulle scuole di formazione all’impegno sociale e politico ed ai sensi dei canoni nn. 94 (Statuti), 116 ss. (persone giuridiche pubbliche) e 803 (scuole cattoliche), con Decreto Arcivescovile del 21 settembre 1991 è stato costituito in Reg­gio Calabria l’Istituto Superiore di formazione politico-sociale “mons. Anto­nio Lanza” quale, ente diocesano con finalità di ricerca e formazione.

Tenendo conto dell’esperienza maturata in questi anni di attività ed al fine di migliorare ulteriormente l’offerta formativa e la funzionalità operati­va dell’Istituto si procede ora alla modifica dello Statuto, in conformità a quanto previsto dalla Nota pastorale del 19 marzo 1998 della CEI, Com­missione episcopale per i problemi sociali ed il lavoro, “Le comunità cri­stiane educano al sociale ed al politico”.

La premessa fa parte integrante del presente Statuto.


Titolo I. – Finalità ed obiettivi

 

Art. 1Natura giuridica e sede sociale

  1. L’ Istituto Superiore di formazione politico-sociale “mons. Antonio Lanza” è un ente diocesano con finalità di ricerca e formazione.
  2. Esso ha sede in Reggio Calabria, Via Cattolica dei Greci n. 26.

Art. 2. Scopo sociale

  1. L’Istituto ha come scopo essenziale la qualificazione e la formazione sociale, in particolar modo politica, di tutte le persone di buona volontà che intendono, nelle più svariate forme (personali e collettive), impegnarsi con competenza per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, specialmente locali. A questo fine, può proporre iniziative legate all’attua­lità politica o manifestare opinioni, sempre al fine di migliorare la partecipazione civica.
  2. Una particolare attenzione è dedicata allo studio dei problemi del Mezzogiorno; delle istituzioni politiche italiane ed europee; della mondialità; dei metodi non violenti di garanzia dei diritti delle persone, soprattutto dei più indifesi; della partecipazione collettiva alle scelte pubbliche.
  3. Fermo restando il principio della piena libertà di ricerca e pur nel ri­spetto di un legittimo pluralismo degli orientamenti politici, gli insegna­menti delle scienze sociali sono ispirati alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica.
  4. L’Istituto, in quanto ente diocesano, è naturalmente apartitico e non ha alcun vincolo con movimenti, associazioni o partiti politici locali, na­zionali od internazionali.

Titolo II. Attività dell’Istituto

 

Capo I. Principi

Art. 3 Formazione integrata

  1. Tutte le iniziative di formazione constano di una parte teorica e di una parte pratica: il sapere viene integrato con il saper fare e congiuntamente la prassi è ripensata e rielaborata alla luce dei principi.

Art. 4 Forme di collaborazione

  1. L’Istituto promuove ogni forma possibile di collaborazione con altri enti od organismi diocesani, soprattutto aventi le medesime finalità di for­mazione e ricerca, nonché con i movimenti, i gruppi e le associazioni ec­clesiali. In particolare, manifesta idee e proposte operative tramite i mezzi diocesani della comunicazione sociale.
  2. L’Istituto promuove lo svolgimento di iniziative specifiche o di corsi di formazione anche in altre sedi della stessa Diocesi e concorda – d’intesa con analoghi istituti – iniziative a livello interdiocesano, particolarmente su scala provinciale o regionale.
  3. L’Istituto partecipa alle iniziative proposte dalla Conferenza episcopa­le italiana in ogni materia attinente la formazione sociale e politica ed, in particolare, a quelle che hanno come scopo specifico il coordinamento tra le scuole di formazione politico-sociali.
  4. L’Istituto collabora con centri di ricerca e di formazione per la miglio­re realizzazione del proprio scopo sociale.

 

Capo II. Corsi e altre attività di ricerca e formazione

Art. 5 Materie dei corsi

  1. I corsi – oltre alla dottrina sociale della Chiesa – attengono alle aree politiche, storico-sociologiche, economico-giuridiche, filosofico-morali.

Art. 6 Disposizioni sulla partecipazione ai corsi

  1. I corsi hanno durata biennale e la frequenza alle lezioni è obbligatoria.
  2. Gli iscritti debbono essere in possesso almeno di un diploma di scuo­la media superiore.
  3. Alla fine di ciascun anno – o a scadenze differenti stabilite dal consi­glio d’Istituto – si procede ad una verifica della formazione degli iscritti.
  4. Alla fine del corso biennale viene rilasciato un attestato di partecipa­zione.

Art.7 Modalità di svolgimento dei corsi

  1. All’inizio di ogni anno, il consiglio d’Istituto stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi, predisponendone il relativo calendario. Sono co­munque previsti seminari interdisciplinari anche con la partecipazione di docenti o esperti esterni all’Istituto. I corsi si svolgono normalmente con due incontri settimanali.
  2. Vengono altresì individuate forme e modalità didattiche che consen­tano il reale coinvolgimento dei partecipanti ai corsi, facendo sì che l’Istitu­to diventi un luogo di confronto comunitario delle prassi politiche.
  3. I tutors svolgono funzioni di accompagnamento didattico e formativo degli iscritti ai corsi; coordinano le lezioni dei singoli docenti, garantendo l’omogeneità e l’unitarietà didattica dei corsi.
  4. Possono essere organizzati o favoriti stages formativi degli iscritti; dei docenti e dei tutors presso altri centri di formazione e ricerca o altre istitu­zioni pubbliche o private

Art. 8. Docenti dei corsi e tutors

  1. I docenti si distinguono in stabili ed incaricati.
  2. I docenti stabili vengono nominati dal presidente su indicazione del direttore, sentito il consiglio d’Istituto.
  3. I docenti stabili, ispirando la propria azione al volontariato sociale, svolgono le loro funzioni gratuitamente.
  4. I docenti incaricati vengono invitati a partecipare ad uno o più modu­li formativi, su iniziativa del direttore. Per i docenti incaricati è possibile un rimborso spese.
  5. I tutors svolgono funzioni di coordinamento dei singoli moduli forma­tivi, vengono nominati dal consiglio d’Istituto tra gli ex iscritti, in base a particolari competenze.

Art. 9 Iniziative pubbliche di formazione

  1. L’Istituto promuove iniziative pubbliche di formazione per l’ap­profondimento di questioni relative all’impegno sociale e politico.
  2. A questo fine organizza conferenze, dibattiti, tavole rotonde, forum, seminari tematici – aperti al pubblico – con esperti, rappresentanti dei par­titi politici e delle istituzioni.

Art. 1 Formazione integrata con iniziative di cittadinanza attiva

  1. L’Istituto promuove iniziative di ricerca e di formazione integrate con attività di cittadinanza attiva.
  2. A questo scopo, l’Istituto, anche d’intesa con altri organismi, può ela­borare e realizzare iniziative aventi come finalità una migliore qualità della cittadinanza ed una sempre più ampia inclusione sociale.
  3. L’Istituto – riproponendo un’esperienza già realizzata ed in linea con gli indirizzi della CEI – promuove incontri di condivisione tra cristiani impegnati in politica, indipendentemente dalla loro appartenenza partitica, al fine di in­dividuare soluzioni concrete ispirate al conseguimento del bene comune.

Art. 11 Formazione specialistica

  1. L’Istituto – nelle materie di sua competenza e per le finalità di cui all’art. 2 – può realizzare iniziative specifiche volte a fornire conoscenze tecniche ed operative.
  2. Tali iniziative sono legate a specifici ambiti della partecipazione civi­le e possono essere rivolte a particolari categorie di partecipanti.