Mobbing in famiglia

Famiglia e democrazia: un binomio insolito ma non inverosimile. Lo ha spiegato bene la prof.ssa Francesca Panuccio – avvocato e docente di diritto privato comparato e di diritto dell’informatica presso l’Università di Messina – all’istituto di formazione politica “Mons. Lanza”. La sua lezione sul Mobbing in famiglia ha preso le mosse dal legame che unisce il concetto di democrazia a quello di famiglia, passando per ciò che dice in merito la dottrina sociale della chiesa.

Il compendio della DSC al n° 47 afferma che “l’autentica democrazia è…il frutto dell’accettazione dei valori che ispirano le procedure democratiche, la dignità di ogni persona umana e il rispetto dei diritti dell’uomo”. Approvazione di valori e dignità – ha spiegato la Panuccio – che trovano la massima espressione nella famiglia, che, se incarna questa dimensione, è anche la cellula in cui ci si forma alla democrazia. Se, però, ciò non avviene e si finge di accettare alcuni valori, calpestando invece la dignità della persona, ecco che la democrazia in famiglia degenera e produce il fenomeno del mobbing familiare. Che può essere considerato come il rifiuto di valori quali la correttezza, la lealtà, nonché come grave lesione della dignità.

Il mobbing – ha ricordato la docente – ha avuto origine nel mondo del lavoro, e sia la sociologia che il diritto se ne sono occupati ampiamente. In campo familiare, luogo in cui si manifestano molteplici forme di disagio, la prima sentenza che parla di mobbing è del 21 febbraio 2000. In essa si afferma che vi è mobbing quando un coniuge tiene in pubblico un comportamento offensivo e ingiurioso nei confronti dell’altro. Questo atteggiamento traduce la violazione delle regole di rispetto, di fedeltà, di riservatezza e correttezza, ed è aggravato da pressioni e offese che mirano a far allontanare da casa l’altro coniuge. Chi esercita mobbing familiare, infatti, ha tutto l’interesse a restare in casa e attua una pressione denigratoria per mandare via l’altro. La famiglia maltrattante, allora, introduce una situazione di abitualità alla sofferenza morale e fisica, per cui colui che la subisce vive costantemente una situazione dolorosa e avvilente, convincendosi molto spesso di non valere nulla. Fino a poco tempo fa il concetto di famiglia maltrattante aveva prodotto una tutela individuabile nell’art. 572 del codice penale, che prevedeva la denuncia per maltrattamento. Oggi si aggiunge una valutazione di altro tipo: volontà mobbizzante in famiglia è anche l’assenza di collaborazione, il rifiuto di cooperazione, si concretizza in giudizi offensivi ripetuti, denigratori, svalutativi del nucleo parentale. Quindi sebbene il mobbing non si identifica con i maltrattamenti, non è ancora riconosciuto come voce a sé, non è una fattispecie autonoma. E le uniche forma di tutela contro queste aggressioni sono la pronuncia di addebito della separazione e la tutela penale. Il risarcimento del danno non è ancora previsto.

Ma come si esprime il diritto a proposito del mobbing? Quali sono i comportamenti mobbizzanti? La Cassazione nel 2004 ha ritenuto mobbizzanti una serie di aggressioni e minacce di morte non giustificabili come atti di ritorsione o reazione al comportamento dell’altro, volti a ledere la persona nella sua dignità. Alla luce di recenti sentenze, inoltre, il mobbing non si concretizza solo nelle percosse, ma anche nella violenza psicologica. Si tratta di atti od omissioni volti a limitare o ledere la libertà, crudeltà, attacchi alla reputazione atteggiamenti che provocano ansia e angoscia.

Comportamento mobbizzante è ad esempio – ha spiegato ancora la Panuccio – quello del marito che esprime giudizi negativi sulla moglie in pubblico o in presenza di parenti e amici, rifiutandola sul piano della valenza estetica; il tutto accompagnato da valutazioni negative sulla famiglia di origine, assumendo comportamenti sprezzanti ed espulsivi. Manifestazioni di mobbing sono ancora: violenza psicologica, creazione di dipendenza economica, svalutazione dell’altro e persino lo stalking, che da poco è reato. Mentre però lo stalking è un insieme di comportamenti ripetuti (una forma di persecuzione continuativa, asfissiante, intollerabile e di durata superiore ai 6 mesi), il mobbing è una categoria unificante di un insieme di fenomeni. Sono, in definitiva, comportamenti e molestie inflitte dagli stessi familiari che portano la vittima a smarrire l’autostima e distruggono la sua dignità e personalità.

Le forme di tutela previste, oltre a quelle penali, sono gli “ordini di protezione”chiesti in costanza di matrimonio e della durata di 6 mesi, rinnovabili una seconda volta. Essi prevedono che la vittima rimanga nella casa coniugale, che il soggetto maltrattante non si possa avvicinare e abbia l’obbligo di versare un assegno. Sono misure temporanee volte a cercare una soluzione o nei casi limite a chiedere la separazione. Succede spesso, infatti, che la vittima di mobbing familiare è spinta a firmare la separazione consensuale pur di non vedere più il coniuge. In realtà, quando la pressione psicologica si allenta, la vittima si accorge che la separazione non la tutela. Perciò sarebbe più opportuno lavorare nella direzione del rafforzamento della dignità della persona.

Infine – ha ricordato ancora la Panuccio – non si deve dimenticare che esiste una forma di mobbing familiare ancora più deleteria perché è esercitata nei confronti dei figli. La giurisprudenza ha individuato un mobbing strumentale attuato sui minori: si tratta di azioni che privano i bambini della loro libertà o interferiscono sul loro sviluppo. In questi casi si reiterano situazioni violente od omissive, maltrattamenti sistematici o disinteresse. Inoltre, si è individuato un mobbing immediato che consiste in comportamenti lesivi del diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato con i genitori. Esempi concreti sono la violazione del diritto di visita, la scomparsa dalla vita del figlio, il mancato versamento del contributo al mantenimento.

Sono tutti casi che creano un’alterazione del rapporto col minore. E poi c’è una forma di mobbing mediato, cioè una serie di comportamenti che si ripercuotono sul figlio, come litigi, violenze, violazione del diritto all’immagine, alla reputazione, denigrazione della legittimazione all’autorità, terrore psicologico esercitato da chi impone un potere assoluto sul minore. Infine, esiste il mobbing strumentale che “usa” il figlio per esercitare pressione, spossare, rendere insicuro l’altro coniuge. Gli strumenti a difesa del minore, in casi di mobbing genitoriale, sono gli ordini di protezione, con cui si allontana il soggetto abusante, e da poco anche la richiesta del risarcimento del danno. Mentre è ancora una ipotesi l’introduzione del curatore speciale del minore che possa assisterlo durante il giudizio.

 

Vittoria Modafferi