Contributo alla riflessione su “FAMIGLIA e UNIONI CIVILI”

Nel nostro gruppetto abbiamo ritenuto interessante informarci e, quindi, informare sui Diritti che le coppie cosiddette “di fatto” già hanno offrendo un Contributo alla riflessione su “FAMIGLIA e UNIONI CIVILI”. Gran parte di ciò che si dirà è ricavato da un manuale, dal titolo chiarissimo: Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, opera di avvocati matrimonialisti e docenti, esperti divulgatori.

Alla coppia si suggerisce, come primo passo, di assumere la stessa residenza anagrafica e di dichiarare di essere legati da vincoli affettivi, divenendo così una “famiglia anagrafica”, cosa che si rivela utile in alcune situazioni.

LA CASA

Se la coppia convive nella casa di proprietà di uno dei due, per garantire che in caso di morte del proprietario l’altro possa restarci, il proprietario deve fare testamento, che comunque non deve ledere i diritti degli eventuali eredi legittimi (figli, coniuge, genitori).

Se la casa è in affitto, già dal 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione del convivente nell’“ereditare” il contratto di locazione. Anche il comodato della casa persiste, purchè ci siano figli minorenni o non autosufficienti. Questo significa che le coppie dello stesso sesso non hanno questo diritto, visto che per la legge italiana non possono avere figli in comune!

Nel caso di alloggio popolare assegnato al convivente, il partner gli subentra al momento della morte, a patto che non vi siano coniuge o figli minorenni o una decisione del giudice a favore del coniuge separato, e vi sia la prova della convivenza, da almeno due anni; ecco un’altra occasione di utilizzo della certificazione di “famiglia anagrafica”. E se la casa è stata assegnata dal giudice della separazione, l’assegnatario può invitare a vivere con lui un nuovo partner, anche dello stesso sesso, ma è necessario un nuovo giudizio nell’interesse dei figli.

In caso di convivente violento, il convivente maltrattato può chiedere l’allontanamento dalla casa comune e altre forme di protezione.

SCIOGLIMENTO DELLA COPPIA

In caso di separazione per una coppia matrimoniale esistono regole precise; per quella “di fatto” bisogna cercare soluzioni giuridiche valide e i tribunali hanno dato le risposte seguenti:

Ai figli della coppia di conviventi si applica la stessa disciplina che per quelli di coppie matrimoniali, l’Affido condiviso, e se ne occupa il Tribunale per i minorenni.

Da ricordare che gli obblighi dei genitori verso i figli sono identici sia in una coppia matrimoniale sia in una coppia “di fatto”.

Ai mobili ed agli arredi della casa comune si applicano le norme sulla comunione, le stesse che per i rapporti tra estranei.

Il partner non ha diritto all’assegno di mantenimento, anche se si trova in gravi difficoltà economiche; i figli sì.

La coppia non matrimoniale può, per garantirsi da queste protezioni mancanti incontrate sopra, stipulare accordi per regolare i rapporti economici, come l’assegno di mantenimento, in previsione di separazione, ma anche durante la convivenza.

ASSISTENZA RECIPROCA

Assistenza in ospedale: non dovrebbero esserci difficoltà o discriminazioni per il convivente rispetto a parenti o amici; in ogni caso, per superarle, egli può presentare la certificazione anagrafica familiare oppure il paziente può dichiarare di voler essere assistito dal convivente, a cui il medico potrà fornire le informazioni utili.

Assistenza in carcere: familiari e conviventi si equivalgono per la legislazione carceraria, per esempio nella disciplina dei “permessi”.

Legge sui trapianti: è una delle leggi che pongono sullo stesso piano coniuge e “convivente more uxorio”.

CONGEDI per i LAVORATORI

La legge n. 53 del 2000 parifica coniuge e convivente, (eliminando “more uxorio”, il che permette di includere conviventi dello stesso sesso), pur richiedendo la certificazione anagrafica familiare.

RAPPORTI con la GIUSTIZIA PENALE

Facoltà di astenersi dal testimoniare: il convivente (anche dello stesso sesso ed anche se la convivenza è cessata) non è obbligato a testimoniare, esattamente come per i parenti stretti nei confronti di un familiare. Al convivente non si estende la non punibilità, prevista per i parenti prossimi quando commettono alcuni reati come l’omessa denuncia.

Maltrattamenti familiari: pari trattamento per le coppia coniugate e per quelle conviventi.

Domanda di grazia: pari trattamento per le coppia coniugate e per quelle conviventi.

Costituzione di parte civile: la Corte di Cassazione, in una sentenza del 1992, affermava che il convivente non aveva alcun diritto a future prestazioni dal suo compagno per l’inesistenza del rapporto dal punto di vista giuridico, nel 1994 ha affermato invece tale diritto, richiamandosi ai principi costituzionali che tutelano l’integrità e la libertà della persona. E così ora il convivente può chiedere il risarcimento dei danni ad un terzo che ha arrecato danni al suo compagno.

“È il caso di dire: se guardassimo di più alla Costituzione, molti altri problemi potrebbero essere risolti. Non vi è forse scritto che non devono esservi discriminazioni, per nessun motivo, di razza, di sesso, di religione, di opinione, ecc.?”

Pur non avendo esaurito le problematiche relative all’argomento in oggetto, concludiamo rilevando i DIRITTI MANCANTI, che sono sostanzialmente:

  1. La riserva di legittima nella successione;
  2. La possibilità di adottare, tema delicatissimo, ancor di più se si parla di coppie omosessuali;
  3. La pensione di reversibilità.

Quest’ultimo problema è stato sollevato e probabilmente messo da parte per questioni economiche. Non altrettanto per i nostri “onorevoli rappresentanti nazionali o regionali”, che vedono riconosciuta la reversibilità, e altri benefici, troppi di sicuro!, anche se conviventi.

Da qui nasce ovvia una considerazione: L’uguaglianza è ancora da venire!

Rosa Iadevaia