I due volti del Costituzionalismo di fronte al principio di autodeterminazione

Prendendo in esame il principio di auto-determinazione in materia di bioetica, è lecito chiedersi: perché in Olanda è possibile l’eutanasia – il suicidio assistito – e in Grecia no?

Perché in Inghilterra è possibile la fecondazione artificiale per coppie conviventi o donne single e in Germania solo per coppie sposate?

Andando oltre il campo della bioetica, e prendendo in esame per esempio la libertà politica, potremmo domandarci: perché l’auto-determinazione del cittadino – sotto forma di diritto di scelta del candidato – è possibile nell’ordinamento inglese, dove vige un maggioritario plurality con collegio uninominale, e non è possibile in Italia con il sistema elettorale c.d. porcellum, che ha avuto fin qui le liste bloccate?

E perché il diritto alla rappresentanza politica – e quindi il principio di auto-determinazione del cittadino a scegliere di essere rappresentato da un partito – è previsto per le forze politiche che superano il 3% in Spagna e invece, in Turchia, addirittura solo per i partiti che superano il 10% (soglia di fronte alla quale l’8% per il singolo partito non coalizzato previsto dal progetto di nuovo sistema elettorale italiano – c.d. italicum – «sembra» accettabile)? (Antonino Spadaro, Politica del Diritto / a. XLV, n. 3, settembre 2014)

 

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