Emergenza immigrazione e diritti fondamentali: il decreto Minniti-Orlando

Il 25/01/2018 il prof. Claudio Panzera, docente di Diritto pubblico comparato e vicedirettore del Ceric dell’Università Mediterranea, ha commentato presso l’ISFPS Lanza il d.l. n. 13/2017 (c.d. Minniti-Orlando) contenente “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”.

Come ha ricordato il relatore, il termine “clandestino” immette un’accezione negativa ad un fenomeno naturale nella storia dei popoli, cioè quello dell’attraversamento dei confini. Ma così come è riconosciuto il diritto ad ogni individuo di lasciare qualsiasi Paese e di ritornarci (art. 13 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo), resta fermo il diritto di uno Stato di decidere se accogliere o meno, e ciò presuppone che non ci possa essere una totale chiusura dei confini da parte degli Stati. Si fa eccezione per i richiedenti asilo dalle persecuzioni (art. 14 Dichiaraz. Univ. e Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati) che devono sempre essere ammessi in altri Paesi

La nostra Costituzione ha sancito la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi di legge (art. 16 e 35), ed inoltre, all’art. 10, ha stabilito che lo straniero al quale non siano riconosciute nel proprio Paese le libertà democratiche costituzionalmente garantite, ha diritto d’asilo nella Repubblica e che la condizione dello straniero è regolata dalla legge in conformità con i trattati internazionali. Tra questi è compresa la CEDU, che fa riferimento ai cittadini europei ma anche ai soggetti che rientrano temporaneamente sotto la giurisdizione di uno Stato dell’Unione.

L’Italia non è più solo un Paese di emigrazione ma anche di immigrazione da circa quaranta anni. Dunque il fenomeno non può più essere considerato emergenziale. Tra gli effetti positivi: l’inversione della curva demografica del Paese; il sostegno alle imprese agricole al Sud e a quelle edili al Nord; i maggiori contributi previdenziali; la ripopolazione delle aree abbandonate. Tra quelli negativi: le difficoltà legate al degrado di alcune aree periferiche in cui si concentrano persone con disagio sociale; il pericolo di utilizzare gli stranieri come manovalanza criminale. La sfida all’integrazione che le persone immigrate, con il loro bagaglio culturale e identitario, pongono alle benestanti società occidentali è un problema culturale prima ancora che politico.

Tra gli anni 1980-90, l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati furono demandate ai Comuni e all’associazionismo spontaneo. In seguito intervenne lo Stato con alcune leggi: L. Martelli del 1990, Al T.U. Turco-Napolitano del 1998, alla l. Bossi-Fini del 2002, fino all’attuale decreto del 2017. Quest’ultimo ha previsto (in seguito alle pressioni della Commissione Europea in un periodo di forti migrazioni legate al dissolvimento degli equilibri politici in Medio Oriente e Nord Africa), l’obiettivo di velocizzare le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e aumentare l’effettività dei provvedimenti di espulsione per i non aventi diritto (non si applica nel caso dei minori non accompagnati). A tal fine, in ogni distretto di Corte d’Appello, è stato istituito un apposito pool di magistrati specializzati; sono state previste semplificazioni nelle fasi di riconoscimento (da parte degli organi amministrativi delle competenti commissioni territoriali) ed esame degli eventuali reclami proposti (con l’audizione a distanza in videoconferenza).I punti di primo soccorso e identificazione rimangono gli hotspots, luoghi chiusi in cui la permanenza raramente rispetta il termine indicativo delle 24/48 ore. Vengono infine potenziati i centri di permanenza per i rimpatri, distribuiti sul territorio nazionale. È stato citato l’esempio positivo dei ponti via aerea avviati dalla Comunità di Sant’Egidio.

Stefania Giordano