“Giustizia nella legge, giustizia oltre la legge (alle origini dello Stato costituzionale)”

Legge e giustizia. Un binomio di termini strettamente legati ma a volte in contrasto. Succede ad esempio quando una legge si scontra con le esigenze di giustizia del singolo o anche della società. Eppure ricomporre la forza della legge con le esigenze della giustizia è possibile. Claudio Panzera – ricercatore di diritto costituzionale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria – lo ha evidenziato durante una lezione tenuta all’Istituto di formazione politica “Mons. Lanza”.

Il docente ha affermato che esiste una dimensione della giustizia legata alla forma della legge, che è garanzia di oggettività e ha un valore che prescinde dal contenuto. Mettere per iscritto una regola su cui si è d’accordo – ha precisato Panzera – è prendere distanza dalle percezioni individuali della giustizia. La legge, infatti, nella misura in cui impone una regola per tutti è un mezzo di “addomesticamento” della forza bruta, dà una forma alla forza, la regola. La norma giuridica deve offrire un parametro che vale perché vale e non perché corrisponde a esigenze personali. Questo però crea un dualismo tra la legge che va obbedita in quanto tale e la giustizia che può cozzare con la stessa norma. Esiste, infatti, una tensione tra la personale idea di ciò che è giusto e ciò che la legge, espressione di tutti, codifica come giusto. Questa contrapposizione tra legge come forma e giustizia come sostanza, così come il problema del difficile mantenimento dell’equilibrio tra garanzie per tutti e giustizia nel caso singolo, è il burrone su cui si trova la legge e dipende anche dalla concezione che si ha della giustizia. Se quest’ultima è vista come il fine che la legge deve realizzare, attraverso l’impegno dello Stato che deve andare oltre la mera garanzia di obiettività, mirando alla crescita coesa e allo sviluppo sociale, allora legge e giustizia non contrastano, perché la legge è lo strumento per realizzare la giustizia. Eppure – ha precisato ancora il docente – c’è una strana identificazione tra diritto, legge e giurisprudenza anche sul piano linguistico, che un tempo non esisteva.

I romani, ad esempio, distinguevano lo ius, da cui derivano i termini iustitia e iura (diritti), dalle leges. La loro esperienza giurisprudenziale ha avuto riflessi importanti in quella medievale inglese, dando vita alla “legge comune” fatta da consuetudini del luogo, da risoluzioni di casi controversi, che creavano un magma in evoluzione di principi e precetti giuridici diversi dalla leges del Parlamento. Il diritto cioè era un frutto della vicinanza alla collettività, un prodotto spontaneo che maturava nei casi concreti e che si risolveva con l’accordo delle parti e diventava una comune regola, e non si identificava solo con la legge. Nelle vicende storiche e giuridiche dell’Europa continentale, invece, questa distinzione si perse – nel momento della nascita dello Stato moderno – e la legge assorbì tutto il diritto facendo in modo che le consuetudini, gli usi, le norme antiche, fossero relegate all’ultimo posto delle fonti normative. E ciò era dovuto all’esigenza di accentramento del potere, per cui il sovrano non riconosceva altra autorità legittima che facesse leggi o contestasse il suo comando. Questa tendenza non è sparita con la rivoluzione francese che ha sostituito l’assolutismo del sovrano con l’assolutismo della nazione, facendo del cittadino un suddito della legge, espressione della volontà della nazione. Qualche secolo più tardi si formulò l’espressione  “stato di diritto” che nel caso concreto della Germania era arrivato a identificare legge, diritto e stato, per cui le libertà e i diritti del singolo non gli spettavano per riconoscimento naturale ma perché lo Stato glieli concedeva. Questa esasperazione dell’identificazione tra diritto e legge ha consentito la nascita di esperienze autoritarie che proibivano la contestazione del contenuto della legge e assorbivano la legittimità – cioè la giustificazione – nella legalità, mero rispetto della legge.

È chiaro dunque – ha proseguito Panzera – che giustizia e legge possono andare insieme in un quadro in cui il diritto non sia visto solo in una prospettiva. Se lo guardassimo solo come giustizia sarebbe impossibile regolare alcunché, poiché ogni legge dovrebbe essere specifica per soddisfare le esigenze del singolo cittadino. E se lo considerassimo solo come legge, pura forma legalizzata, rischierebbe di diventare arbitraria senza una legittimazione. Tuttavia ricomporre la forza della legge con le aspettative di giustizia è oggi possibile introducendo un livello di legalità costituzionale, in modo che qualunque atto del legislatore obbedisca alla Costituzione. A patto che questa resti aperta a due prospettive: alla legge – cioè all’esigenza di legalità – e al diritto – cioè allo ius inteso come giustizia. La Costituzione deve aprirsi ma anche restare fedele a principi e valori radicati nella coscienza storica di un popolo, che sono le radici da cui la stessa Costituzione ha tratto vita e continuano a vivificarla.

In un regime costituzionale così costruito, il giudice che si trova ad applicare una legge o una norma della Costituzione deve lasciarsi interrogare dal caso concreto. L’abilità del giudice e la giustizia della sua azione sta nel tentativo di dare una soluzione che sia giusta secondo il caso e secondo la legge. La sentenza giusta, allora, sarà la sentenza che guarda alle esigenze di giustizia del caso e a quelle di regolazione formale della legge. Quando ciò non riesce, o il caso deve essere piegato alle esigenze della norma, o la legge, cozzando con la giustizia del caso concreto, è una legge ingiusta.

In quest’ultima ipotesi, tuttavia, la nostra Costituzione offre due rimedi. Il diritto di obiezione di coscienza che, pur non espressamente formulato nel testo costituzionale, consente di disobbedire legittimamente a una legge ritenuta ingiusta perché contrasta contro principi di carattere religioso o morale – ritenuti rilevanti dall’ordinamento – che si devono seguire per esigenze di coscienza. Il secondo rimedio di fronte alla legge ingiusta è quella di contestarla nel merito, o ricorrendo al referendum abrogativo o chiedendo agli organi che custodiscono la Costituzione di annullare la norma. Nel nostro ordinamento dunque – ha concluso Panzera – esistono gli strumenti per consentire alla giustizia di realizzarsi “oltre” la legge.

Vittoria Modafferi