I diritti sociali sono “di tutti”: l’esperienza del Comitato europeo dei diritti sociali – Abstract prof. Claudio Panzera

I processi di trasformazione della cittadinanza – o, come parrebbe più corretto dire, delle cittadinanze – innescati tra l’altro dal graduale ampliamento del novero dei diritti riconosciuti o riconoscibili (in quanto diritti umani, fondamentali, inviolabili, ecc.) anche agli stranieri non possono ormai essere compiutamente compresi e analizzati che in una prospettiva pluri-dimensionale o, come si usa dire, multi-livello: dal molto piccolo (cittadinanza “locale”) al molto grande (cittadinanza “globale”).
Su questo piano più generale, una particolare attenzione merita la questione del riconoscimento anche agli stranieri di alcuni diritti sociali nel sistema del Consiglio d’Europa, adottando come strumento di indagine preferenziale la Carta sociale europea (Cse), e ovviamente la giurisprudenza del suo “custode”, il Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds). Tale Comitato, meno noto e purtroppo poco considerato rispetto alle omologhe Corte edu e Corte di giustizia, è a ben vedere l’unico organo europeo davvero “specializzato” nella garanzia dei diritti sociali riconosciuti a questo livello, e non è un puro caso che sempre più spesso giungano ad esso – nella forma dei reclami collettivi – richieste di tutela che non trovano ascolto presso le altre più blasonate Corti europee di Strasburgo e Lussemburgo.
Purtroppo, già nella sua originaria versione (1961), la protezione assicurata dalla Carta sociale non è formalmente rivolta anche gli stranieri. Difatti, in virtù della duplice condizione stabilita nell’Annesso alla medesima, per beneficiare dei diritti ivi enunciati è necessario sia essere «cittadini» di una delle Parti contraenti, sia «risiedere legalmente» o «lavorare regolarmente» nel territorio della Parte interessata. Per fortuna, nei fatti, il Ceds ha dato una lettura meno rigida, e dunque ragionevole, di tale disposizione, riconoscendo alcuni diritti primari fondamentali strettamente connessi alla dignità umana (cure mediche e assistenza emergenziale, diritto al cibo, al vestiario e ad un riparo) anche ai cittadini di Stati terzi, per di più irregolari, al contempo contrastando le tendenze discriminatorie e/o razziali che spesso si nascondono sotto le vesti delle legislazioni nazionali d’emergenza sulla gestione del fenomeno migratorio (fra i Paesi più direttamente interessati da tale giurisprudenza: Francia, Belgio, Olanda e, ovviamente, Italia). In tal modo, il Ceds non solo ha rammentato agli Stati contraenti che l’impegno assunto con la sottoscrizione della Carta va oltre il mero riconoscimento formale del diritto proclamato, mirando invece, e soprattutto, alla sua “effettività”, ma ha anche convertito – quando lo ha ritenuto possibile – quelle prescrizioni da obblighi “di mezzo” in veri e propri obblighi “di risultato”.
Il carattere sostanzialmente giurisdizionale dell’attività di controllo svolta e il positivo apporto offerto dal Comitato nella promozione di un’embrionale cittadinanza sociale nell’ambito del Consiglio d’Europa inducono a un ripensamento sia delle attuali dinamiche interne a tale sistema (portando ad immaginare, ad esempio, un qualche riequilibrio fra le due Carte sorelle – Cedu e Cse – ed i relativi meccanismi di garanzia, in modo che all’indivisibilità dei diritti corrisponda coerentemente l’indivisibilità anche delle tutele), sia delle relazioni fra detto sistema e l’Ue (prefigurando, fra l’altro, la strada di una formale adesione dell’Unione anche alla Cse), sia infine del rilievo finora assunto dalla Carta nella sua dimensione “vivente” all’interno degli ordinamenti nazionali (per quanto concerne l’Italia, auspicando che la Corte costituzionale riconosca alla Cse ed alle decisioni del Ceds la stessa efficacia giuridica attribuita, per il tramite dell’art. 117, c. 1, Cost., alla Cedu e alle sentenze della Corte di Strasburgo).
Non si tratterebbe, ovviamente, della soluzione di tutti i problemi che i processi di metamorfosi della cittadinanza da cui si è partiti pongono, e che richiedono invece di essere adeguatamente affrontati sul piano politico-legislativo (e prima ancora culturale), ma almeno di un efficace tampone alle situazioni maggiormente critiche che rischiano di degenerare, se continuamente ignorate, in concrete forme di ingiustizia tollerata, se non pure “legalizzata”.