I migranti ambientali

La questione dei migranti è stata nuovamente affrontata all’ISFPS Mons. Lanza con Simona Polimeni, dottore di ricerca della Mediterranea, che ha relazionato sul problema dei c.d. “rifugiati” ambientali, persone costrette a lasciare il proprio Paese di origine a causa di condizioni ambientali e climatiche ostili (calamità naturali, disastri ambientali, ecc.). Purtroppo la tutela di questa categoria di soggetti non è ancora stata riconosciuta espressamente in nessun documento giuridico: non hanno dunque lo status di rifugiati.

La relatrice ha innanzitutto esposto diversi dati riferiti alla crisi migratoria degli ultimi anni e alle principali rotte percorse dai migranti attraverso alcuni Paesi di transito, in particolare la Libia. In Italia si è registrata una diminuzione del numero di sbarchi dagli ultimi mesi del 2017 in seguito agli accordi stipulati con i capi tribù libici (l’attuale governo di quel Paese non risulta riconosciuto a livello internazionale).

Lo ius migrandi fu configurato per la prima volta in una relazione del 1539 del teologo domenicano spagnolo Francisco de Vitoria, per legittimare il trasferimento nelle terre conquistate delle Americhe, e fu sancito poi ulteriormente dalla Pace di Augusta per permettere ai sudditi di cambiare Paese per motivi religiosi. Dal XVII secolo, in seguito alla rivoluzione industriale, i migranti furono forza lavoro necessaria. L’art. 13 della Dich. Univ. dei diritti dell’uomo del 1948 ha riconosciuto la libertà di movimento entro i confini di uno Stato e il diritto di lasciare qualsiasi paese. L’art. 35 della nostra Costituzione fa riferimento alla tutela del lavoro italiano all’estero e ci ricorda che in quegli anni gli italiani sono stati migranti “economici”. Il problema giuridico e politico non riguarda dunque il diritto a lasciare il proprio Paese, ma l’accoglienza in un altro Paese. Gli Stati nazionali segnano i propri confini stabilendo chi ha diritto ad entrarvi, ma il filosofo Kant nel 1795, in Per la pace perpertua, scrive che il diritto di ospitalità è un diritto di visita che spetta a tutti gli uomini nell’intera superficie della Terra.

L’ art. 1 della Conv. di Ginevra diede la definizione di rifugiato (vi rientravano coloro che nel loro Paese erano perseguitati per ragioni di razza, religione, opinioni politiche). L’art. 10 della Cost. italiana riconosce il diritto d’asilo a chiunque non abbia garantite nel proprio Paese le libertà democratiche.

Resta, dunque, il mancato riconoscimento delle altre categorie di migranti.

Il termine “rifugiato ambientale” è stato introdotto nel dibattito internazionale nel 1985 in un report dell’United Nations Environment Program. Nel 2016 le persone sfollate per disastri naturali sono state nel mondo oltre 24 milioni (principalmente in Africa e in India). Vi rientrano anche coloro che sono vittime di disastri ambientali causati dall’uomo. Una forma di tutela per queste categorie di persone sono le convenzioni inter-statali, ma sarebbe necessario stipulare una “convenzione ad hoc” o aggiungere un “protocollo” alla Convenzione di Ginevra o alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Altra possibilità potrebbe essere la “protezione temporanea” o il “visto d’ingresso per motivi umanitari”. Inoltre, l’art. 20 del T.U. sull’immigrazione prevede misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, tra cui disastri naturali in Paesi non appartenenti all’U.E., nei limiti delle risorse disponibili.

Forse per prima la Chiesa, nella dottrina sociale, ha ricordato questa (spesso dimenticata) categoria di migranti, accennando di frequente al problema dei profughi ambientali: Benedetto XVI nel Messaggio per la giornata mondiale della pace del 2010 chiese “come non reagire di fronte ai conflitti legati all’accesso alle risorse naturali?” Ma soprattutto Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si’”, sulla cura della terra come casa comune di tutti gli uomini, li ha ricordati.

Stefania Giordano