Esprimere una dichiarazione ingiuriosa e farla franca. E’ possibile, se a pronunciarla è un parlamentare. Il nostro ordinamento, infatti, prevede delle particolari guarentigie per chi svolge funzioni rappresentative.
Ma perché senatori e deputati godono di libertà più ampie rispetto ai comuni cittadini? E se queste prerogative diventano insopportabile privilegio, chi può porre i giusti limiti all’abuso di una facoltà sorta con precise motivazioni?
Di questi problemi si è occupata la lezione di Claudio Panzera – ricercatore in diritto costituzionale all’Università Mediterranea – svoltasi presso la scuola di formazione all’impegno politico “Monsignor Lanza”. L’argomento intitolato “Immunità Politiche e Giurisdizione: ricerca di un equilibrio”, ha trattato il tema sotto diversi profili, partendo dalla constatazione della sua attualità. «Questi temi li ritroviamo facilmente nei dibattiti quotidiani – ha dichiarato Panzera –, ma anche nei contrasti tra una politica che deborda verso l’illegalità e singoli magistrati che a volte abusano dei loro poteri per finalità politiche». Rapporto complesso, dunque, quello tra politica e giurisdizione. E anche molto delicato. Come sempre accade quando sono in gioco diverse esigenze. Per le quali si cerca di trovare un ragionevole equilibrio, senza far prevalere una ragione sull’altra. Il tema delle immunità politiche si può comprendere a partire dalla lettura dell’articolo 68 della Costituzione, che stabilisce, in tre commi, delle particolari tutele per i parlamentari nello svolgimento delle loro attività. Se il primo comma difende la libertà di pensiero e di opinione, il secondo e il terzo si preoccupano rispettivamente di tutelare la libertà personale e domiciliare, e la libertà di comunicazione e corrispondenza dei membri del Parlamento.
La garanzia sostanziale dell’insindacabilità dell’opinione espressa dal parlamentare, ha origine nelle prime fasi di sviluppo del parlamentarismo. Nell’Inghilterra del XV e XVI secolo, i membri del Parlamento riuscirono ad ottenere la libertà di parola e di critica nei confronti del sovrano, senza incorrere nel rischio della decapitazione. Mentre la garanzia procedurale – che prevede l’autorizzazione della camera di appartenenza per procedere a perquisizioni, ispezioni o all’arresto di un membro dell’assemblea elettiva – affonda le sue radici nella Rivoluzione francese. Questa tutela intendeva evitare che la libertà del deputato fosse minacciata dall’intento persecutorio di un avversario politico, attraverso l’azione di giudici, che potevano abusare del loro potere per perseguire i parlamentari.
Il nostro ordinamento ha conservato l’istituto delle guarentigie, secondo le due modalità di garanzia sostanziale e procedurale. Questo sistema di tutela – che stabilisce una sorta di privilegio per una categoria di persone – sembrerebbe porsi in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. «In realtà – ha spiegato Panzera – non c’è contraddizione. L’articolo 3 è la regola, e il 68 è l’eccezione che conferma la regola, e si giustifica in quanto eccezione contenuta in questa cornice. L’equilibrio non viene rotto se l’esercizio di queste attività e libertà del parlamentare, non si trasforma in abuso, se la prerogativa non diventa privilegio e l’immunità non si trasforma in impunità davanti alla legge. In altre parole, si può tenere in equilibrio il godimento di una prerogativa, solo se viene esercitata conformemente alle ragioni che l’hanno giustificata». Ecco perché diventa fondamentale capire qual è il discrimine tra ciò che, nella condotta parlamentare, è compreso nell’articolo 68, e ciò che invece non lo è. Stabilire il confine, significa fissare una demarcazione tra immunità politica e giurisdizione.
Cosa rientra, dunque, nell’esercizio delle funzioni di un parlamentare? Quando si parla di voti dati – per i quali il membro di una camera non può essere chiamato a rispondere – si intendono quelli espressi nelle aule, ed è palese che questi atti rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 68. Così come quelle opinioni espresse in esplicazione all’attività parlamentare: discorsi pronunciati durante le votazioni sulla fiducia, interpellanze, richieste di informazioni al governo.
«Tuttavia – ha proseguito Panzera – ci sono una serie di dichiarazioni codificabili come potere di esternazione, per le quali è difficile capire se rientrano nelle attività parlamentari. In alcune occasioni – vedi interviste televisive, rivelazioni date alla stampa, dichiarazioni sui blog – il soggetto politico potrebbe affermare di parlare in qualità di parlamentare e di svolgere la sua attività, lasciandosi andare però a dichiarazioni che, se fatte in altri contesti, potrebbero essere perseguite come reato penale (diffamazione o ingiuria, ad esempio)». Così, se una persona è offesa dalle dichiarazioni rese da un parlamentare, può rivolgersi al giudice, querelando l’offensore. Si dà avvio a un normale iter processuale, che però può venire bloccato da uno strano meccanismo. Di fronte a un processo penale in corso, infatti, la Camera di appartenenza del parlamentare querelato, può deliberare l’insindacabilità della dichiarazione resa, e questo produce – secondo la Corte Costituzionale – la sospensione obbligatoria del processo. A questo punto il giudizio si chiude e se il giudice condivide la posizione assunta dalla Camera, la persona offesa si ritrova senza giudice, e senza un giudizio che potrebbe dargli ragione delle dichiarazioni ingiuriose. La Corte Costituzionale, per lungo tempo, si è mantenuta in una posizione di riserbo, circa la delibera di insindacabilità su cui è chiamata a giudicare. Si è mossa su una linea di controllo morbida. Limitandosi a verificare che non vi fosse un manifesto abuso di potere del parlamentare, che ha, di fatto, goduto di una protezione molto ampia. Così, dichiarazioni offensive, e persino pugni, calci, resistenza a pubblico ufficiale si facevano rientrare all’interno dell’esercizio delle sue funzioni.
«Nel corso del tempo, ha spiegato ancora Panzera, – con la mortificazione del ruolo del giudice e dei diritti della persona offesa che subiva l’incontinenza verbale dei politici, e con il moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione politica che portano a cercare forme espressive accese ed arroganti – la Corte Costituzionale ha sanzionato nel merito le delibere parlamentari. Stabilendo che per certe dichiarazioni non vale la copertura dell’articolo 68, perché non rientrano nell’esercizio delle funzioni. In questo modo, si consente ai processi di riprendere il loro corso e si può arrivare persino a una condanna». Se tutto ciò accade nel 2000, due anni dopo, la Corte offre alcuni criteri orientativi. Si dispone che la delibera di insindacabilità è legittimamente data, se vi è un nesso funzionale tra la dichiarazione data fuori dal Parlamento e quella resa dentro le aule, con un atto tipico dell’attività parlamentare. Deve esserci anche una coincidenza sostanziale di contenuti nelle dichiarazioni rese del parlamentare in occasioni diverse. Se saltano questi presupposti, il politico non è coperto dal principio di insindacabilità. «Politica e giurisdizione – ha concluso Panzera – devono cercare di mantenere in equilibro le loro posizioni. Nella ricerca di un equilibrio, si gioca la credibilità di un ordinamento che non si abbandona alla scappatoia dell’impunità sempre e per chiunque. E che fugge anche ai tentativi di furore persecutorio, che renderebbero il lavoro difficile a chi desidera fare politica seriamente».
Vittoria Modafferi