«Con la rete bisogna imparare a dialogare, ma dalla rete ci si deve imparare a difendere». Sono le parole espresse da Francesca Panuccio – docente di diritto dell’informatica presso l’Università di Messina – durante un incontro alla scuola di formazione politica “Monsignor Lanza”, incentrato sul tema “Minori e internet”. La lezione ha illustrato le norme e le convenzioni internazionali più significative nel campo della tutela del minore che si interfaccia con la rete. Nel corso della conversazione sono state evidenziate anche le misure predisposte dal nostro ordinamento per lottare contro gli abusi in cui possono incorrere i minori che navigano in internet.
La docente ha ricordato, innanzitutto, la Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e accolta da molti Stati. Già da allora si segnalava la necessità di assicurare al fanciullo l’accesso alle informazioni e ai programmi, soprattutto a quelli che promuovono il suo benessere sociale, spirituale e temporale, e la sua salute fisica e mentale. Tuttavia – ha tenuto a precisare la Panuccio – la promozione del benessere di un minore passa attraverso il controllo e l’affiancamento degli adulti, siano essi i genitori, gli insegnanti o gli educatori. Controllo che risulta troppo spesso deficitario o assente, come rivelano le statistiche raccolte dal Progetto del 2006 “Pollicino in rete”, che ha coinvolto molte città pilota (tra cui Reggio Calabria), individuando un campione di 5000 bambini dagli 8 ai 13 anni. Il dato preoccupante è che oltre il 50% dei ragazzi si è imbattuto in un sito pornografico durante la navigazione in internet. È emerso, inoltre, che i minori non parlano dei loro incontri con i genitori, e ciò conferma come siano lasciati soli davanti alla rete, o quantomeno che la vigilanza degli adulti è saltuaria. La stessa Unione Europea – per ovviare alla necessità di educare all’uso corretto della rete – nell’ultimo programma pluriennale (2004-2010) ha creato dei pacchetti di alfabetizzazione consentendo a genitori e educatori di stare accanto al minore in internet, in modo consapevole ed efficace. Il ragazzo, infatti, non va considerato solo come vittima, cioè soggetto abusato, ma anche come consumatore, ovvero soggetto attivo che utilizza i moderni mezzi di comunicazione. Su genitori, educatori e persino sui provider ricade il dovere di vigilanza, ma anche la responsabilità di far accrescere nel minore la sua consapevolezza nell’uso dei mass media.
Quanto agli strumenti giuridici elaborati per tutelare il fanciullo che si relaziona con internet, la professoressa Panuccio ha parlato della Carta Costituzionale, elaborata nel 2003 da alcuni studiosi italiani. Costoro hanno individuato i diritti costituzionali in rete per il minore, i quali hanno fondamento nelle convenzioni internazionali e nella nostra Costituzione. Si tratta di 18 diritti in rete, letti cioè nell’ottica dell’utilizzo di internet; tra questi vi è il diritto del minore all’educazione e alla formazione – ovvero il diritto di essere educati all’uso consapevole e critico dei mass media e di internet, che dovrebbe essere un’occasione di apprendimento e di crescita culturale. È altresì tutelato il diritto alla salute – laddove si stabilisce che ogni fanciullo ha diritto a usare i mezzi della rete senza che ne risulti un danno o un pregiudizio per il suo sviluppo fisico, morale, spirituale, sociale o affettivo. L’uso della rete deve essere cioè appropriato nei tempi e nei modi e non deve favorire dipendenze e solitudini. Interessante è anche l’enunciazione del diritto all’ascolto: si stabilisce che chiunque entri in contatto col fanciullo deve avere cura che non sia pregiudicato il suo sviluppo fisico, psichico e morale. È da escludere ogni forma di sfruttamento, prevaricazione e assoggettamento.
Sono altresì oggetto di tutela la dignità, la riservatezza e la sicurezza del minore. In questo particolare aspetto la responsabilità maggiore è in capo agli intermediari della rete, cioè i fornitori di servizi (provider). Tuttavia, la difficoltà maggiore risiede nella possibilità di navigare sotto falso nome o in anonimato e ciò rende arduo riconoscere l’identità del soggetto che opera la lesione del minore. La docente ha poi sottolineato che i diritti del minore sono prioritari quando concorrono con altri diritti attinenti alla comunicazione e all’uso della rete. Di fronte al diritto di divulgare una notizia e la necessità di tutelare un minore, prevale il diritto alla riservatezza di quest’ultimo. Le notizie e le comunicazioni riguardanti il minore, infatti, devono sempre essere rispettosi della sua dignità.
La seconda parte della lezione ha messo in luce l’aspetto degli abusi in cui può incorrere un minore nell’uso di internet. Sia l’Unione Europea che lo Stato italiano si sono dimostrati molto sensibili al tema degli abusi e hanno approntato delle misure idonee a combatterli. In Italia una legge del 1998 ha istituito il Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia in rete. Si tratta di un organo che ancora oggi lavora con enti e ministeri e ha l’obbligo di fornire alla Presidenza del Consiglio gli elementi informativi per creare un piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia. Il Centro ha il compito di stilare una black list di siti pedopornografici e di inoltrarla a banche e circuiti finanziari per chiudere gli approvvigionamenti economici ai siti incriminati. I fornitori di connettività alla rete, invece, hanno l’obbligo di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro. Un argomento piuttosto nuovo che si è fatto strada negli ultimi anni è quello degli strumenti di tutela attraverso l’elaborazione dei codici di autoregolamentazione. L’Unione Europea ha consigliato agli Stati membri l’adozione di codici di netiquette, ovvero di etica in rete, come validi strumenti di controllo.
In Italia il codice di autoregolamentazione del 2003 è stato salutato con grande favore, e i primi firmatari oltre ai Ministeri delle Comunicazioni e dell’Innovazione tecnologica, sono stati gli internet providers e le federazioni delle imprese, comunicazioni e informatica. La finalità di questo codice è organizzare le modalità di aiuto che riguardano la vigilanza per l’adulto e l’uso consapevole della rete telematica per il minore. Il codice mira a predisporre delle tutele apposite per evitare che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi, e cerca di assicurare una collaborazione nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica. Negli anni si è poi aggiunto un codice di co-autoregolamentazione con il quale si è verificata una sinergia tra le imprese, i privati fruitori dei prodotti, e un organo di vigilanza che è un comitato di garanzia. Le imprese che aderiscono all’iniziativa hanno adottato come contrassegno del loro prodotto il marchio internet@minori: ciò testimonia l’adesione al codice del soggetto che vende prodotti su internet e attesta la conformità dei comportamenti. Il comitato di garanzia vigila che non ci siano prodotti che portano ad acquisti incauti e che siano rispettati gli obblighi assunti, pena la revoca dell’utilizzo del marchio.
In conclusione la Panuccio ha osservato che la rete è uno strumento di comunicazione dalle grandi opportunità, che va usata con cognizione di causa e con le dovute cautele. Perché sarebbe impossibile ignorarla.
Vittoria Modafferi