“Violenza di genere: dopo la convenzione di Istanbul”

Anni di esperienza nell’accoglienza e nell’ascolto delle vittime della violenza familiare hanno accresciuto la consapevolezza che fare rete sia la carta vincente per coloro che chiedono aiuto. Francesca Panuccio, avvocato specializzato in diritto di famiglia, durante una lezione all’Istituto di formazione politica “Mons. Lanza” sul tema della “Violenza di genere: dopo la Convenzione di Istanbul”, ha condiviso con i presenti non solo la competenza professionale ma soprattutto un carico di umanità acquisito sul campo. Non un intervento dal sapore tecnico, dunque, quello del direttore del Lanza, bensì una esposizione emotivamente coinvolgente. Tema attualissimo (i gravi episodi di cronaca lo confermano), la violenza sulle donne e quella domestica ha assunto proporzioni preoccupanti. Il diritto, ovviamente, non sta a guardare.

In sede civile – ha spiegato la Panuccio – la legge n°154 del 2001 ha introdotto gli ordini di protezione civile. Questo strumento prevede il mantenimento della persona che ha subito minacce o violenza nel luogo in cui vive, per esempio la casa familiare, mentre il maltrattante è costretto ad allontanarsi. Ciò per evitare alla vittima di soffrire il doppio trauma dell’allontanamento e della ricerca di una nuova sistemazione. La persona maltrattante, quindi, non può avvicinarsi né all’abitazione né al luogo di lavoro del coniuge o convivente, e in aggiunta a questo divieto il giudice può anche predisporre il versamento di una somma per il  mantenimento della famiglia. La logica della legge è aiutare la persona “compressa” a capire se vuole giungere alla rottura del vincolo; o vedere se questo atto di separazione coatto può servire da lezione al maltrattante, che può prendere coscienza del suo comportamento. È capitato, infatti, che persone particolarmente irascibili dopo un forte shock siano tornate indietro a riesaminare la situazione e a rivedere la propria condotta. La ratio della norma, in sostanza, è verificare la possibilità di salvare la famiglia. Questi provvedimenti, ha aggiunto ancora la Panuccio, potrebbero essere definiti un ordine violento, di fronte ad una situazione di sopraffazione, per giungere a una soluzione nonviolenta.

In generale, i meccanismi di violenza nascono in un clima in cui chi è vessato spesso non prova nemmeno a reagire e il maltrattante continua nel comportamento prevaricatore sentendosi impunito. Non è raro che chi subisce angherie, minacce, e abusi si persuade che l’altro agisca così per gelosia o per una forma di affetto. Facendo il gioco del maltrattante che si giustifica facilmente e si cela in un falso pentimento. Ma la violenza ha tante forme e molte facce, la più subdola delle quali è psicologica, perché annienta l’autostima della persona, e le fa percepire che la sua vita non ha più senso. Questa condizione nasce dalla quotidianità, e fa scattare meccanismi perversi, per cui la vittima si convince di essere la causa dell’arrabbiatura dell’altro e di meritarsi la sua violenza! In queste situazioni di soggezione psicologica è chiaro che il diritto da solo non può farcela, e necessita dell’intervento di specialisti, psicologi o neuropsichiatri, per comprendere le cause del disagio psichico e capire gli effetti che produce. Altrettanto importante è la presenza di figure di supporto che accompagnino la donna che ha subito violenza e che ha denunciato, lungo un percorso non facile di recupero. Oggi la legge prevede che chi sporge querela non possa più ritrattarla, e una volta denunciati i maltrattamenti le autorità competenti devono procedere d’ufficio. Tutto ciò a maggior tutela della vittima, che in passato ritrattava la denuncia per vergogna o per rimorso. Anche questa innovazione può essere vista come una risposta nonviolenta ed è sicuramente un atto liberante da una condizione di soggezione. Il passo più difficile è arrivare alla denuncia poiché non sono rari i casi in cui le donne, giunte al pronto soccorso dopo l’ennesima angheria, dicono di essere incappate in un incidente, ricadendo così nuovamente nell’oblio. È quindi indispensabile impegnarsi maggiormente per supportare chi ha bisogno e attivare quindi politiche sociali sane che assorbano le figure competenti e formate a tale scopo.

Un passo avanti nella direzione dell’impegno e della prevenzione nella lotta contro la violenza domestica e nei riguardi delle donne è stato fatto dalla Convenzione di Istanbul del 2011, sottoscritta anche dall’Italia dove è in attesa di ratifica. Prevenzione – ha ricordato la docente – significa impedire che si arrivi all’escalation della violenza, e in questo ambito è dato largo spazio alle politiche sociali, ai consultori, agli operatori che dovrebbero aiutare chi è in difficoltà prima che la situazione precipiti. Per la prima volta in una Convenzione, inoltre, si auspica il coinvolgimento di associazioni e organizzazioni non governative, che devono cooperare con la società civile attiva nella lotta alla violenza. La Convenzione ha anche il merito di sviluppare in tanti articoli i profili collegati alle discriminazioni dirette e indirette, nonché di aver rivolto una parte ai bambini, quali vittime indirette di violenza. Spesso i minori vivono in un clima familiare violento o assistono come testimoni a episodi di maltrattamento, offese, ingiurie in ambito familiare. E proprio la famiglia che dovrebbe essere il luogo della protezione in cui si realizza il diritto alla felicità, diviene lo scenario del tradimento dello stesso diritto alla serenità.

Da un punto di vista normativo – ha concluso la Panuccio – si sono compiuti significativi passi avanti nella tutela dei minori e delle vittime della violenza, tuttavia gli strumenti legislativi necessitano ancora di attuazione e di traduzione in qualcosa di concreto.

 

Vittoria Modafferi