I pregi della riforma costituzionale

 

Mentre in Italia prosegue il dibattito sulla riforma costituzionale in vista del referendum del 4 dicembre, tra scontri ideologici e faziosità politiche ai limiti della correttezza civile, presso l’Istituto Mons. A. Lanza, il 17/11/2016 il prof. A. Spadaro, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università Mediterranea, ha cercato di svolgere un’analisi imparziale sul nuovo testo, evidenziandone – accanto agli evidenti pregi – anche alcuni punti critici.

La riforma costituzionale si colloca nel quadro di un insieme di riforme che vanno lette tutte assieme per essere comprese: quella degli enti locali (c.d. legge Delrio), del lavoro (Jobs Act), elettorale (Italicum), della pubblica amministrazione (riforma Madia). Il fine complessivo dovrebbe essere quello di pervenire ad un miglioramento della macchina organizzativa dello Stato.

Nel caso della riforma costituzionale, non viene modificata la prima parte della Costituzione, ma solo la parte organizzativa. Si segnala, in particolare, la modifica del Senato (eliminazione del bicameralismo perfetto e paritario, ostacolo alla funzionalità dei lavori parlamentari) e del Titolo V (eliminazione delle Province e riduzione dei poteri delle Regioni).

Il Senato, a differenza della Camera, non darà più la fiducia al Governo e sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 nominati dal Presidente della Repubblica (per 7 anni, non più a vita). Manterrà importanti funzioni: raccordo fra Stato, Regioni, Enti locali e Unione Europea; valutazione e verifica delle politiche pubbliche e dell’attuazione delle leggi statali; approvazione di numerose “leggi bicamerali” in materia di revisione costituzionale, minoranze linguistiche, referendum, normativa elettorale, trattati internazionali, ecc.

Punto critico appare la modalità elettiva, che sarà stabilita da una successiva legge bicamerale. Ma, per fortuna, il c.d. “emendamento Finocchiaro” (art. 57) prevede comunque che i consiglieri regionali che diventeranno senatori saranno eletti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”.

Non sarà invece problematico il doppio incarico: in Calabria, ad esempio, a parte un sindaco, solo 2 consiglieri su 30 svolgeranno anche il ruolo di senatori.

La riforma del Titolo V abolirà – almeno in linea di massima – la potestà concorrente Stato/Regioni, definendo le materie di competenza esclusiva statale, rivedendo così la brutta riforma costituzionale del 2001, fatta in risposta al precedente rischio secessionista: non è mai stata attuata pienamente e ed ha provocato innumerevoli ricorsi alla Corte Costituzionale. Le Regioni in ogni caso manterranno moltissime competenze legislative di prim’ordine.

Tra le altre positive modifiche della riforma: eliminazione del CNEL (ente ormai inutile); la corsia preferenziale per i disegni di legge governativi, con introduzione del voto a data certa; per contrappeso si ridurranno i decreti d’urgenza; il giudizio preventivo da parte della Corte Costituzionale sulla legge elettorale; l’introduzione del referendum popolare propositivo e di indirizzo e il  miglioramento della disciplina del referendum abrogativo; la riaffermazione della tutela di genere (artt. 55 e 122).

L’invito conclusivo, rivolto a tutti, è quello di andare a votare dopo un attento studio e un ragionamento basato su motivazioni tecnico-giuridiche, più che su considerazioni politico-partitiche.

Stefania Giordano