Il prof. Antonino Spadaro, Direttore dell’Istituto Mons. A. Lanza, l’8 novembre c.a. ha spiegato ai corsisti il complesso tema del regionalismo “differenziato” o “asimmetrico”, previsto dall’art. 116, c. 3, della Costituzione Italiana.
Storicamente in Italia si è passati dal regionalismo “garantista”, con i compiti di Stato e Regioni rigidamente separati, a quello “cooperativo” (in seguito alla riforma del titolo V del 2001) e ora si va verso il regionalismo “differenziato”, che prelude a quello “competitivo”.
Ma il principio di differenziazione va coniugato con quello di leale collaborazione (art. 120 Cost.) e con la garanzia dei L.E.P.: i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 lettera m Cost.).
Non si può ignorare l’istanza di maggiore autonomia che proviene dalle Regioni più ricche e sviluppate: nelle prime tre che hanno richiesto l’applicazione dell’art. 116 – Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna – risiede un terzo della popolazione italiana e le stesse possiedono un’enorme capacità produttiva (40 % del PIL, 54 % delle esportazioni) e contributiva.
Al tempo stesso non è possibile rimuovere la cd. questione meridionale ed è necessario preoccuparsi seriamente di risollevare le sorti del Sud.
Infatti uno Stato costituzionale dovrebbe garantire un buon equilibrio tra la valorizzazione delle diversità territoriali e l’omogeneizzazione dei servizi sociali per tutti i residenti.
Si è creata tuttavia una situazione paradossale, poiché anche altre sette Regioni, per effetto emulativo, hanno iniziato le trattative per il regionalismo differenziato e altre tre – tra cui la Calabria – hanno avviato iniziative preliminari.
In pratica quasi tutte le Regioni a statuto ordinario (tranne Abruzzo e Molise), quasi a voler raggirare il dettato costituzionale che prevede le Regioni a statuto speciale, pretendono ulteriori forme di autonomia, senza alcuna diretta proporzionalità con le necessarie capacità gestionali e senza la previsione di adeguati controlli sugli enti locali.
Diverse sentenze della Corte Costituzionale (da ultima la n.77/2019) negli ultimi anni hanno rimarcato che le Regioni più avanzate non possono sottrarsi ai vincoli di perequazione e solidarietà con le altre Regioni.
Inoltre permane una contraddizione di fondo: molte delle materie elencate dall’art. 116 c. 3 (grandi reti di trasporto, distribuzione dell’energia, coordinamento della finanza pubblica, istruzione, tutela dell’ambiente) non possono essere di competenza regionale ma devono essere disciplinate a livello nazionale.
Ma soprattutto i problemi finanziari restano la nota dolente della differenziazione, poiché per attribuire maggiore autonomia sono necessarie maggiori risorse, senza intaccare il residuo fiscale e tenendo conto del controllo del debito pubblico.
Il prof. Spadaro ha sostenuto che, sul piano procedimentale, una legge statale di principio dovrebbe disciplinare le bozze di intese con le singole Regioni e, sul piano sostanziale, il regionalismo differenziato dovrebbe riguardare solo poche Regioni (le più efficienti e capaci amministrativamente) e solo alcune materie (non di carattere nazionale).
Infine, affinché possa davvero funzionare il regionalismo differenziato, servirebbe: a) una riforma organica delle amministrazioni e degli enti locali (che modifichi il TUEL del 2000, la legge del 2009 sul federalismo fiscale e la riforma Del Rio del 2013) e b) una legge nazionale che definisca preventivamente tutti i L.E.P. (al momento sono definiti, in parte, solo per la sanità e non per istruzione, assistenza sociale e trasporto pubblico locale).
Stefania Giordano