La legge “Dopo di noi”

La Prof.ssa Franca Panuccio Dattola, Associato di Diritto privato presso l’Università di Messina e in passato Direttrice dell’Istituto Mons. A. Lanza, ha svolto una lezione dal titolo: “Un esempio di nuovo welfare: la legge del dopo di noi”.

Le norme che regolamentano il welfare e il terzo settore – come ha ricordato la docente – si basano sui principi di solidarietà e sussidiarietà, cari alla dottrina sociale della Chiesa. La solidarietà è intesa come una vera e propria virtù morale e sociale orientata all’impegno per il bene comune e, come ha ripetuto più volte Papa Francesco, alla volontà di “farsi carico degli altri” secondo una comune responsabilità.

La l. n. 112/2016, c.d. del “Dopo di noi”, contiene “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ed è stata approvata dopo un lungo iter, iniziato nel 2008, in seguito ad una precisa istanza sociale espressa dai genitori delle persone con disabilità, il cui interrogativo di fondo è stato: “chi si prenderà cura di mio figlio quando io non ci sarò più?”. Per i soggetti bisognosi di assistenza e cure si è introdotto con essa un nuovo strumento di protezione nel nostro ordinamento – di fatto “durante noi” – e le finalità della legge, come indicate nell’art. 1, sono: garantire il benessere (termine che compare per la prima volta), la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, in linea con i dettami della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’apposita Convenzione ONU.

L’ottica di riferimento della normativa è la valorizzazione della persona con disabilità, il rispetto della sua dignità e del diritto a rimanere nella comunità in cui vive a contatto con le proprie reti familiari e sociali. Oltre ai diritti soggettivi universali di cittadinanza e partecipazione devono anche essere garantiti i livelli essenziali di assistenza, questi ultimi tuttavia condizionati dai fondi disponibili.

Le persone che hanno diritto al sostegno previsto dalla l. 112 sono coloro che risultano affetti da disabilità grave (ai sensi della l. quadro sull’handicap n. 104/1992, intesa come minorazione fisica o psichica o sensoriale che sia causa di difficoltà di apprendimento, relazione e integrazione lavorativa e tale da determinare svantaggio sociale), non determinata dal naturale invecchiamento, e che sono prive di sostegno familiare per mancanza di entrambi i genitori o perché gli stessi non possono offrirlo.

Le misure di assistenza, cura e protezione e la progressiva presa in carico della persona interessata, già durante l’esistenza in vita dei genitori, sono integrate nel “progetto individuale” (che va richiesto al Comune di appartenenza), nel rispetto della volontà della persona con disabilità grave e di chi ne tutela gli interessi, al fine di garantire, per quanto possibile, una “vita indipendente” alle persone disabili.

Il Fondo per l’assistenza, istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può essere erogato dalle Regioni per la realizzazione di programmi di supporto alla domiciliarità in appartamenti che riproducano le condizioni abitative della casa familiare, ma anche per interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave secondo il sistema del co-housing. Inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all’attuazione degli interventi possono compartecipare le Regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, altri soggetti di diritto privato e famiglie associate.

La legge è volta anche ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati e la costituzione per atto pubblico di trust, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione. Gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave.

Ad un anno dall’approvazione della legge, solo tre Regioni –Emilia Romagna, Toscana e Veneto – hanno avviato dei progetti concreti.

Stefania Giordano