Dal principio di uguaglianza formale al bio-centrismo

Il 13 ottobre in aula Farias ha preso avvio l’anno sociale dell’Istituto Superiore di Formazione politico-sociale Mons. Antonino Lanza con la lezione del professore Antonino Spadaro, ordinario di Diritto costituzionale, e poi un lungo e partecipato dibattito pubblico con i corsisti sul tema affrontato: l’uguaglianza come “tutela delle diversità”.

Ad introdurre la relazione erano presenti Don Pietro Sergi, Vicario episcopale per la Pastorale della Cultura, e Magda Galati, direttrice dell’Istituto.

Nessuno contesta il valore del principio di uguaglianza – ha ricordato il docente – che è sempre formalmente riconosciuto, né la verità di fondo che gli esseri umani siano tutti diversi (dal punto di vista storico-culturale e genetico) e uguali solo in dignità.

Lo stesso principio non può identificarsi né con l’egualitarismo, cioè con l’uguaglianza di tutti in tutto, e neppure con l’isocrazia, ossia con la stessa distribuzione di potere.

Negli Stati costituzionali contemporanei la parola uguaglianza è intrinsecamente legata ad altri principi giuridici: democraticità (difatti i voti si contano e non si pesano); parità (ad esempio tra uomo e donna; tra accusa e difesa); imparzialità; pluralismo; solidarietà; giustizia.

Il professore Spadaro ha ben tracciato un percorso di evoluzione del principio in cinque tappe, che parte dal riconoscimento dell’uguaglianza formale o legale – cioè di fronte alla legge – ma che tuttavia appare da solo insufficiente, perché si risolve nel diritto di uguale trattamento di persone che sono diseguali nelle condizioni di partenza.

Nel diritto costituzionale del secondo dopoguerra si sentì pertanto l’esigenza di intervenire per favorire l’uguaglianza delle opportunità (egalitè des chances), e pervenire all’obiettivo di una piena uguaglianza, con norme in favore dei soggetti deboli, quote riservate e altre azioni positive anche di carattere temporaneo.

Un terzo passo è l’uguaglianza sostanziale, come prevede teoricamente il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione italiana, che statuisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sia come essere singolo che nelle organizzazioni sociali in cui opera (uguaglianza nelle posizioni di arrivo).

Si passa poi all’uguaglianza come “protezione di identità differenziate”, che richiama l’ideale cristiano di unicità della persona: l’ordinamento dovrebbe prestare attenzione alla singolarità della persona.

Difatti lo Stato costituzionale è “giurisdizionale”, perché è il giudice a decidere i casi di controversie tra persone.

Infine, può considerarsi evoluzione massima del principio di uguaglianza una visione del mondo non più antropocentrica ma “bio-centrica”, che ha a cuore l’intero creato, la cura e la tutela anche degli animali e della natura.

In conclusione, è stato ricordato che il tema dell’uguaglianza come tutela delle diversità, poiché essere diseguali è un valore, implica il divieto di discriminazioni: nella Costituzione italiana sono riportati 7 divieti di discriminazione (art. 3 comma 1).

Nel diritto europeo si ha ancora un maggior riconoscimento del principio, con ben 13 divieti di discriminazione nella Convenzione Europea dei diritti e 17 divieti nella Carta di Nizza e con la tutela dei principi di uguaglianza e solidarietà globali e intergenerazionali.

 

Stefania Giordano